Le imprese in contabilità semplificata dal 2017 determinano il reddito d’impresa applicando il principio di cassa.

E’ un regime naturale: se il contribuente rispetta i requisiti vi ricade naturalmente, con la possibilità di uscirne optando per la contabilità ordinaria.
Il limite di ricavi, il cui mancato superamento consente, a imprese individuali/società di persone, la tenuta della contabilità semplificata è pari ad € 400.000 per attività di prestazioni di servizi ed € 700.000 per altre attività.

Il reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata è pari alla differenza tra ricavi/altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute (costi acquisto materie prime/merci, spese di lavoro autonomo, canoni di affitto/noleggio, spese energia elettrica/gas/acqua, spese telefoniche, ecc.). Vanno considerati altresì: autoconsumo personale/familiare dell’imprenditore/redditi degli immobili “patrimonio”, plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze/sopravvenienze passive.

Non si tratta di regime di cassa “puro”: alcuni componenti sono deducibili in base al principio di competenza (non per cassa).

Si tratta in particolare di:

• quote di ammortamento, perdite di beni strumentali/su crediti e accantonamento TFR;
• canoni di leasing, compreso il maxi-canone;
• spese per prestazioni di lavoro e oneri di utilità sociale.

Ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le esistenze iniziali/rimanenze finali.
Anche la base imponibile IRAP è determinata seguendo il principio di cassa applicato ai fini reddituali.
Da un punto di vista contabile vi sono 3 alternative:
Tenuta di 2 registri distinti (incassi/pagamenti).
Si effettua un’annotazione cronologica in 2 distinti registri dei ricavi percepiti/spese sostenute, indicando per ciascun incasso/spesa: importo/generalità/indirizzo/Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento, estremi fattura/altro documento emesso.

Tenuta dei soli registri IVA e indicazione mancati incassi/pagamenti.

In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi/pagamenti, nel caso in cui l’incasso/pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti con l’indicazione
delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

Tenuta dei soli registri IVA e presunzione di incasso/pagamento.


Il contribuente può tenere, esercitando una specifica opzione, i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi/pagamenti. In tal caso opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quelladi incasso/pagamento.