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Ogni anno entrano nel modello numerose novità normative, di seguito una panoramica di quelle più rilevanti.

Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente
Dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a € 28.000 spetta il nuovo trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da € 28.000 a € 40.000 spetta ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all'aumentare del reddito. Da tale data (20 luglio) non è più possibile fruire del bonus IRPEF (c.d. “bonus Renzi”).
Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d'imposta
Dal 2020 l'ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all'aumentare del reddito se superiore a € 120.000, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 240.000.

Erogazioni liberali COVID-19
L'art. 66 DL 18/2020 prevede per le persone fisiche e gli enti non commerciali, la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 30%, per un importo massimo di € 30.000, delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali (comuni, province, città metropolitane), di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per sostenere interventi di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria.Per le spese di cui sopra spetta la nuova detrazione del 30%.

Superbonus 110%
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali.

Detrazione per “Bonus facciate”
Dal 1° gennaio 2020, è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Credito d'imposta “Bonus vacanze”
Credito d'imposta per le vacanze istituito dal decreto Rilancio (DL 34/2020).
Se il bonus è stato utilizzato entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione (pari al 20% dell'importo sostenuto).

Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica
Per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di € 750 per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

La tabella riassume tutte le indennità riconosciute dal Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020).

 

Guida e scadenze adempimenti INAIL
 
L'INAIL è l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che consente di adempiere all'obbligo assicurativo previsto per i datori di lavoro.
L'assicurazione ha un duplice obiettivo:
•    garantire ai lavoratori dipendenti la tutela fisica, giuridica, sanitaria ed economica in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;
•    esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità civile nel caso di un evento lesivo dei dipendente (a meno che non sia riconosciuta la sua responsabilità).
L'assicurazione prevede il pagamento di un premio differente in base al rischio dell'attività lavorativa e agli infortuni già verificatisi; le attività lavorative sono classificate in 4 aree:
•    industria;
•    artigianato;
•    terziario;
•    altre attività.
Ogni area è poi suddivisa in gruppi, sottogruppi e voci, che indicano la lavorazione specifica.
Campo di applicazione
L'assicurazione è prevista nei casi di infortunio sul lavoro o nei casi di malattia professionale, includendo i rischi di silicosi e asbestosi. Essa, come previsto dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/65) e dalle successive modifiche, è obbligatoria per tutti i lavoratori addetti a macchinari, apparecchi o impianti. Inoltre l'assicurazione ricopre anche gli artigiani italiani che lavorano all'estero, i lavoratori italiani operanti all'estero ma alle dipendenze di imprese italiane, persone addette al servizio di cassa.
Denuncia di inizio attività
La denuncia di inizio attività (o denuncia di iscrizione) è una delle comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro o il suo delegato deve effettuare e da inizio al rapporto assicurativo.
Mediante la denuncia di iscrizione, il datore di lavoro comunica all'INAIL la natura delle lavorazioni che saranno compiute, gli strumenti, i macchinari e gli attrezzi che verranno adoperati, i beni che verranno creati, i servizi che saranno realizzati e qualsiasi altra informazione necessaria per stabilire il rischio dell'attività e il premio assicurativo.
Denuncia nominativa degli assicurati
La Denuncia Nominativa Assicurati (DNA, art. 2-bis L. 63/93) è una comunicazione che il datore di lavoro deve presentare all'INAIL nel momento in cui inizia o termina un rapporto lavorativo con i soggetti assicurati. Attualmente, per i lavoratori dipendenti, essa viene fatta in automatico, mediante la comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro (Unilav) che si trasmette ai servizi competenti per territorio.
Accentramento PAT
Nel caso in cui il datore di lavoro possegga diverse PAT diffuse sul territorio, è possibile richiederne l'accentramento presso un'unica sede dell'INAIL, per semplificare la gestione del rapporto assicurativo. L'accentramento è possibile se si verificano due requisiti:
•    esistono molteplici unità produttive attribuite allo stesso datore di lavoro;
•    capillare diffusione delle unità produttive sul territorio in una o più province o regioni.
Autoliquidazione
La procedura di autoliquidazione consiste nell'autodenuncia da parte del datore di lavoro (o del suo intermediario) del premio assicurativo dovuto all'INAIL. Il calcolo del premio assicurativo si differenzia in base al tasso previsto per la voce di rischio attribuita e dall'andamento infortunistico dell'azienda.
L'autoliquidazione viene effettuata a seguito della pubblicazione dei dati necessari da parte dell'istituto ed è composta da due parti:
•    saldo del premio dovuto per l'anno solare scaduto
•    anticipo della rata dovuta per l'anno solare in corso.
Insieme all'autoliquidazione del premio, il datore di lavoro è obbligato a denunciare le retribuzioni degli assicurati percepite nell'anno precedente.

Termini di scadenza per il completamento della procedura


 

 

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate nel documento ha fornito un chiarimento ad una società, precisando in merito al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate.


Il Fisco ha chiarito che l’art. 21 del Decreto IVA, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, dispone che:


•    la fattura deve contenere l'indicazione della "data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura";


•    la possibilità di emettere la fattura "entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione", fermo restando che "In deroga a quanto previsto nel primo periodo ... per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime".


Con riferimento alle operazioni "interne", che intervengono tra soggetti stabiliti in Italia, ovvero alle operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, rese nei confronti di privato consumatore, la regola generale relativa al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è contenuta nel terzo comma dell'art. 6 Decreto IVA, che individua come momento di effettuazione dell'operazione quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che, in base al quarto comma dell’art.6, "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento".


Restano impregiudicati i di momenti di effettuazione dell'operazione e la documentazione:


•    qualora non sia contestuale (entro le ore 24 del medesimo giorno); essa può avvenire nei 12 giorni successivi, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell'operazione;


•    in caso di fattura riepilogativa differita può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.


Nel caso prospettato dall'istante non era corretto parlare di fatturazione riepilogativa differita, da intendersi come la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese "per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta", posto che il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all'emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l'imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione. Si è, invece, in presenza di una "fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file". La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura


 

 

 

 

 

L'art. 1 c. 6 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) riduce dal 15 al 10%, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa.
La disposizione della Legge di Bilancio 2020 interviene modificando l'art. 3 c. 2 D.Lgs. 23/2011, al fine di rendere permanente la riduzione dal 15 al 10% della misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni ad alta densità abitativa.
L'imposta in commento, la cedolare secca, è stata introdotta dal D.Lgs. 23/2011 quale regime di tassazione facoltativo, nella misura di un'imposta sostitutiva pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, dell'IRPEF e delle addizionali. È anche prevista un'aliquota del 19% per i canoni a canone concordato. Per contratti di locazione a canone concordato si devono intendere quei contratti nei quali le parti definiscono le condizioni contrattuali basandosi su specifici accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative. In ogni caso, l'aliquota ridotta è riconosciuta purché tali contratti abbiano a oggetto immobili situati nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia (o nei comuni loro confinanti). Il DL 102/2013 ha infine ridotto l'aliquota del 19% al 15%.
art. 1 c. 6 L. 160/2019
 

 

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